Corrispettivi per prelievi di energia reattiva anno 2018

I valori per il calcolo delle penali conseguenti il prelievo di Energia Reattiva dalla rete, sono definiti di anno in anno dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA ex AEEGSI) in funzione del costo di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica; con la delibera 882/2017/R/eel del 21 dicembre 2017 sono state definite le tariffe per l’anno 2018.
Nello specifico i corrispettivi per prelievi di energia reattiva degli utenti BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW sono stati aumentati di circa il 3,5% rispetti a quelli dell’anno 2017.
Per le utenze in bassa tensione (BT), è stato inoltre introdotto un corrispettivo anche per i consumi eccedenti il 75% in fascia F3 (precedentemente a zero).

Utenze in bassa tensione (BT) superiori ai 16.5 kW:

  • per energia reattiva compresa tra 33% e 75% della attiva (F1 e F2): 0,726 centesimi di euro/kvarh (0,704 nel 2017)
  • per energia reattiva oltre il 75% della attiva (F1, F2 e F3):  0,935 centesimi di euro/kvarh (0,905 nel 2017)

Utenze in media tensione (MT):

  • per energia reattiva compresa tra 33% e 75% della attiva (F1 e F2): 0,247 centesimi di euro/kvarh (0,248 nel 2017)
  • per energia reattiva oltre il 75% della attiva (F1 e F2):  0,318 centesimi di euro/kvarh (0,307 nel 2017)

Utenze in alta tensione (AT e AAT) oltre i 35kV:

  • per energia reattiva compresa tra 50% e 75% della attiva: 0,860 centesimi di euro/kvarh (0,860 nel 2017)
  • per energia reattiva oltre il 75% della attiva;  1,100 centesimi di euro/kvarh (1,100 nel 2017)

Rimangono invece invariati i vincoli obbligatori emanati con la Delibera AEEG 654/2015:

  • Il fattore di potenza «istantaneo» in corrispondenza del massimo carico nelle fasce orarie F1 e F2 deve essere almeno pari a 0,9. Tale valore è da intendersi come valore medio nel quarto d’ora di massimo carico.
  • Il fattore di potenza medio mensile deve essere almeno pari a 0,7.
  • Non è consentita l’immissione in rete di potenza reattiva.
  • Nelle fasce F1 e F2 sarà ammesso un assorbimento di energia reattiva non oltre il 33% dell’energia attiva, che corrisponde ad un cosfi pari a 0,95. L’energia reattiva in eccesso sarà fatta pagare in bolletta con penali calcolate sulla base di quanto riportato sopra e stabilito annualmente.

Tali disposizioni per tutti gli utenti allacciati in BT o MT e con potenza impegnata maggiore di 16,5kW sono da rispettare per non incorrere nella potenziale sospensione del servizio.
Per il testo completo della Delibera vai su www.autorita.energia.it

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