Rifasamento e Credito d’Imposta

Il Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, attraverso la nuova disciplina per l’Industria 4.0, in vigore dal 1° gennaio 2021, sostituisce quelle previgenti e prevede la concessione di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione dalle imprese, che dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.

Da sempre precursore delle innovazioni di settore, COMAR Condensatori S.p.A. ha lanciato sul mercato – già da alcuni anni – il Cloud Control System: l’unica soluzione di monitoraggio a distanza dei sistemi automatici di rifasamento che non impatta sulla connettività del Cliente. Questo servizio innovativo, costituito da un hardware pre-installato sui quadri di rifasamento e da un portale online con memorizzazione dei dati in cloud, rispetta pienamente le caratteristiche necessarie per accedere alle agevolazioni.

Infatti il CCS, oltre a generare diversi vantaggi come la possibilità di impostare piani di manutenzione programmata e la gestione dello stato di efficienza e sicurezza di più apparecchiature su unico dispositivo (PC, smartphone, tablet,…), consente di beneficiare dei vantaggi fiscali previsti da Industria 4.0., trattandosi di una soluzioni «intelligente per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici».

Riferimenti Normativi

La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali, utilizzabili in compensazione nel Modello F24, previsti dal Piano Transizione 4.0, introducendo un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

L’agevolazione riguarda gli investimenti di beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Legge Finanziaria 2017). Va evidenziato che con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali “generici” e ai beni materiali “Industria 4.0” di cui alla citata Tabella A, il periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 è suddiviso in sotto-periodi.

In particolare, ai fini della misura dell’agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

  • dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.06.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
  • dall’01.01.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni immateriali di cui alla citata Tabella B è invece previsto, sia ai fini della misura dell’agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento:

  • dal 16.11.2020 al 31.12.2022 o entro il 30.06.2023 in caso di accettazione dell’ordine e pagamento acconti entro il 31.12.2022

Applicazione

  1. Nel 2021 salgono le aliquote e i massimali per alcuni investimenti ammissibili al credito d’imposta per beni strumentali nuovi (ex Superammortamento). Nel dettaglio l’aliquota del credito d’imposta per Beni Materiali e Immateriali non 4.0 (non rientranti tra quelli indicati negli allegati A e B alla Legge Finanziaria 2017) sale dal 6% al 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000 per i beni materiali e € 1.000.000 per i beni immateriali. Per i beni funzionali allo “smart working”, l’aliquota aumenta fino al 15%.

Riassumendo:

  • Incremento credito d’imposta dal 6% al 10% per Beni Materiali (ex Superammortamento) nell’anno 2021;
  • Incremento credito d’imposta dal 6% al 15% per investimenti solo nell’anno 2021 in “lavoro agile”;
  • Estensione del credito d’imposta al 10% per Beni Immateriali non 4.0 con investimenti nell’anno 2021 e al 6% nell’anno 2022.

2. Con riferimento ai Beni Materiali Nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iperammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il C reddito d’imposta nella misura del 40% – 20% ), il nuovo credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. Le aliquote del credito d’imposta per le diverse tipologie di investimenti in beni strumentali, i limiti e modalità di utilizzo, possono essere riepilogati nel modo seguente:

Credito d’Imposta
Importo InvestimentoInvestimento
16.11.2020 – 31.12.2021
(o entro 30.06.2022 con acconto
di almeno 20% entro
31.12.2021)
Investimento
01.01.2022 – 31.12.2022
(o entro 30.06.2023 con
acconto di
almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2.500.00050%40%
Superiore a €
2.500.000
fino a € 10.000.000
30%20%
Superiore a €
10.000.000
fino a € 20.000.000
10%10%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per quanto concerne invece la misura del credito d’imposta per i Beni di cui alla Tabella B, Legge Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il Maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo Credito d’Imposta spetta nella misura del 20% del costo. Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (o 30.6.2023).

Credito d’Imposta
Investimento
16.11.2020 – 31.12.2021
(o entro 30.06.2023 con acconto
di almeno 20% entro 31.12.2022)
20% – limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Utilizzo del Credito d ’Imposta in Compensazione

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione sul Modello F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B;
  • dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B.

Note:

  • Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi/ compensi;
  • Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10% – 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’Iperammortamento (dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del Maxiammortamento).

Credito d’Imposta non Imponibile e Cumulabile

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, nè della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR. Il credito d’imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, tenuto conto dell’esenzione IRES ed IRAP non determini il superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o di trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale.

Perché COMAR è Industry 4.0

Nel testo di Legge di Bilancio 2021 sono stati confermati nel dettaglio quali sono i beni che possono rientrare nel credito d’imposta:

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”, raggruppabili in tre categorie:

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Inoltre:

  • Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0. I software necessari al funzionamento della macchina sono considerati parte della stessa e quindi anch’essi agevolati.

Per poter beneficiare dalle maggiorazioni in esame i beni materiali e immateriali dovranno rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione.

L’acquisto dei sistemi di rifasamento COMAR Condensatori rientrano all’interno del punto “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, in particolare – grazie al CCS – nei componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.

Questa voce si riferisce a quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid).

L’interconnessione può essere effettuata dai quadri di rifasamento COMAR Condensatori tipo G6E, G8E, G9E di tutte le serie, ad eccezione della sola B15.